Art. 24 — Liquidazione dei compensi [ABROGATO]

[La liquidazione del compenso al consulente tecnico è fatta con decreto dal giudice che lo ha nominato. Il decreto costituisce titolo esecutivo contro la parte a carico della quale è posto il pagamento.Il compenso è commisurato alle difficoltà delle indagini e alla durata di esse, tenuto conto della partecipazione del consulente alle udienze e dell’entità della materia controversa, e osservate le tariffe esistenti approvate dalla legge.]