Art. 13 — Albo dei consulenti tecnici

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.L’albo è diviso in categorie.Debbono essere sempre comprese nell’albo le categorie:

1) medico-chirurgica;

2) industriale;

3) commerciale;

4) agricola;

5) bancaria;

6) assicurativa;

7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.
Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell’albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l’iscrizione all’albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’articolo 24 bis.