[Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell’art. 13, devono compilare il registro riepilogativo di magazzino entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.Nel registro devono essere distintamente indicate, per ciascuna delle categorie e voci di cui al primo comma dell’art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, le quantità esistenti all’inizio del periodo d’imposta, le quantità complessivamente entrate e uscite nel periodo e le quantità esistenti al termine del periodo stesso. Le quantità in entrata e in uscita devono essere distinte a seconda che siano state acquistate, rese da clienti, vendute, rese a fornitori.I soggetti che esercitano attività industriali dirette alla produzione di beni devono tenere distinte, nel registro, anche le quantità prodotte o passate in lavorazione.]
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