Art. 6 octies — Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico

1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020 è rimodulato come segue:

a) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021;

b) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021;

c) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021.