Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni; se il fatto è commesso:
1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell’articolo 615 ter, terzo comma;
2) in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) [ABROGATO].
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.