Art. 609 septies — Querela di parte

I delitti previsti dagli articoli 609 bis e 609 ter sono punibili a querela della persona offesa.Salvo quanto previsto dall’articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi.La querela proposta è irrevocabile.Si procede tuttavia d’ufficio:

1) se il fatto di cui all’articolo 609 bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;

2) se il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio;

[5) se il fatto è commesso nell’ipotesi di cui all’articolo 609 quater, ultimo comma.]