Art. 555 — Circostanza aggravante e pena accessoria [ABROGATO]

[Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall’articolo 545, dalla prima parte e dal secondo capoverso dell’articolo 546, dagli articoli 548, 549, 550, dalla prima parte dell’articolo 552 e dall’art. 553 è persona che esercita una professione sanitaria, la pena è aumentata.Nel caso di recidiva, l’interdizione dalla professione sanitaria è perpetua.]