Art. 553 — Incitamento a pratiche contro la procreazione [ABROGATO]

[Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.]