Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all’associazione è punito con la reclusione da due anni a quattro anni.La pena è aumentata [64] se l’assistenza è prestata continuatamente.Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
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