[Quando chi provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare, agisce con l’intento di carpire denaro o altra utilità, si applicano le disposizioni dell’articolo 629. Si applicano altresì le disposizioni del capo primo del titolo dodicesimo [575-577, 582-586], nel caso in cui il duello sia avvenuto.]
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