Il perito o l’interprete, che, nominato dall’Autorità giudiziaria [61, 122-123; 220, 221, 224, 143 c.p.p.], dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell’articolo precedente [375-377, 384; 198, 476 c.p.p.].La condanna importa, oltre l’interdizione dai pubblici uffici [28], l’interdizione dalla professione o dall’arte [30].
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