Art. 290 — Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate

Chiunque pubblicamente [266] vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l’ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze Armate dello Stato o quelle della liberazione [292bis, 313].