Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage [422] nel territorio dello Stato [4] o in una parte di esso è punito con l’ergastolo.
Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage [422] nel territorio dello Stato [4] o in una parte di esso è punito con l’ergastolo.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.