Art. 271 — Associazioni antinazionali [ABROGATO]

[Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano una attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.Si applica l’ultimo capoverso dell’articolo precedente.]