Art. 243 — Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano

Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.Se la guerra segue o se le ostilità si verificano, si applica l’ergastolo.