Art. 237 — Cauzione di buona condotta

La cauzione di buona condotta è data mediante deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a euro 103,29, né superiore a euro 2.065,83. [c.p.p. 319].In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.