Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva [215] si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione.Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario [222], o in una casa di cura e di custodia [219].
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