Art. 203 — Pericolosità sociale

Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’articolo 133.