L’estinzione del reato [150-170] o della pena [171-181] non importa l’estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.
L’estinzione del reato [150-170] o della pena [171-181] non importa l’estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.
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