Art. 187 — Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto

L’obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile [c.c. 1316].I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale [c.c. 2055, 2059].