Art. 89 — Vizio parziale di mente

Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita [95, 108 2, 148, 219; c.p.p. 70, 305, 507].