Art. 30 — Interdizione da una professione o da un’arte

L’interdizione da una professione o da un’arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’Autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall’abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti.L’interdizione da una professione o da un’arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni [139, 140], salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.