Art. 746 — Effetti sull’esecuzione nello Stato

1. L’esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l’esecuzione nello Stato richiesto e per tutta la durata della medesima.2. La pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello Stato richiesto, essa è stata interamente espiata.