1. Il Ministro della giustizia decide in merito all’estradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso all’estradizione [701 2] ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l’impugnazione o dal deposito della sentenza della corte di cassazione [203 disp. att.].2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del ministro, la persona della quale è stata chiesta l’estradizione, se detenuta, è posta in libertà.3. La persona medesima è altresì posta in libertà in caso di diniego dell’estradizione.4. Il Ministro della giustizia comunica senza indugio allo stato richiedente la decisione e, se questa è positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sarà possibile procedervi, dando altresì precise indicazioni circa le limitazioni alla libertà personale subite dall’estradando ai fini dell’estradizione.5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, su domanda motivata dello Stato richiedente, può essere prorogato di altri venti giorni. Il termine per la consegna è sospeso in caso di sospensione dell’efficacia della decisione del Ministro della giustizia da parte del competente giudice amministrativo e riprende a decorrere dalla data di deposito del provvedimento di revoca del provvedimento cautelare o del provvedimento con cui è accolto il gravame proposto avverso il provvedimento cautelare o della sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione che dichiara l’estinzione del giudizio.6. Il provvedimento di concessione dell’estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo stato richiedente non provvede a prendere in consegna l’estradando; in tal caso quest’ultimo viene posto in libertà.
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