Art. 482 — Diritto delle parti in ordine alla documentazione

1. Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse, purché non contraria alla legge. Le memorie scritte [121, 90] presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegate al verbale.2. Il presidente può disporre, anche di ufficio, che l’ausiliario [126] dia lettura di singole parti del verbale al fine di verificarne la fedeltà e la completezza. Sulla domanda di rettificazione o di cancellazione nonché sulle questioni relative a quanto previsto dal comma 1, il presidente decide con ordinanza.