1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione [247] o sequestro [253], chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se è assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio a norma dell’articolo 97 comma 3.2. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell’atto, fermo quanto previsto dall’articolo 249.3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 364 comma 7.
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