1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria [364, 709 c.p.].2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122], al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta [100] dal denunciante o da un suo procuratore speciale.3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall’articolo 240.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.