1. Nei casi in cui la custodia cautelare [284, 285, 286] perde efficacia secondo le norme del presente titolo [300, 302, 303], il giudice dispone con ordinanza l’immediata liberazione della persona sottoposta alla misura.2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per l’immediata cessazione delle misure medesime.
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