1. La custodia cautelare [284, 285, 286] disposta nel corso delle indagini preliminari perde immediatamente efficacia [306] se il giudice non procede all’interrogatorio entro il termine previsto dall’articolo 294. Dopo la liberazione, la misura può essere nuovamente disposta dal giudice [291], su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio, allorché, valutati i risultati di questo, sussistono le condizioni indicate negli articoli 273, 274 e 275. Nello stesso modo si procede nel caso in cui la persona, senza giustificato motivo, non si presenta a rendere interrogatorio. Si osservano le disposizioni dell’articolo 294 commi 3, 4 e 5.
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