1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, [289 2, 290 2], le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.