Art. 253 — Oggetto e formalità del sequestro

1. L’autorità giudiziaria dispone con decreto motivato [103, 354] il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti [187].2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo [240 c.p.].3. Al sequestro procede personalmente l’autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria [57] delegato con lo stesso decreto.4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all’interessato, se presente [368].