Art. 128 — Deposito dei provvedimenti del giudice

1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell’udienza preliminare [424] e nel dibattimento [544], gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Quando si tratta di provvedimenti impugnabili [568], l’avviso di deposito contenente l’indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico ministero e notificato [148 ss.] a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.