Art. 109 — Lingua degli atti

1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.2. Davanti all’autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua [Cost. 6] e il relativo verbale [134 ss.] è redatto anche in tale lingua [64, 65, 208, 294, 350, 351, 388, 421, 422]. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali.3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità [177-186].


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