1. La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale [122 c.p.p.] in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti [83, 85 c.p.p.].2. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell’articolo 523 ovvero se promuove l’azione davanti al giudice civile [75 c.p.p., 23 disp. att.].3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l’intervento della parte civile ha cagionato all’imputato e al responsabile civile. L’azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile.4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell’azione in sede civile.