Art. 69 — Morte dell’imputato

1. Se risulta la morte dell’imputato, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell’articolo 129.2. La sentenza non impedisce l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona [649 c.p.p.], qualora successivamente si accerti che la morte dell’imputato è stata erroneamente dichiarata.