Art. 61 — Estensione dei diritti e delle garanzie dell’imputato

1. I diritti e le garanzie dell’imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari [347 ss., 551 ss. c.p.p.].2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all’imputato, salvo che sia diversamente stabilito.