Art. 783 — Vendita di beni ereditari

La vendita dei beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell’inventario , salvo che il giudice , con decreto motivato non disponga altrimenti [747].La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio [737 ss.] soltanto nei casi di necessità o utilità evidente .