[La sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta, nel caso previsto nell’articolo 174 del c.c., dall’altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell’articolo 176, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.]
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