[Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volontà e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi.Se la domanda è proposta da altri interessati , il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contraddittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi.Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l’immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione o le altre cautele previste nell’articolo 50 ultimo comma c.c., e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all’assente a norma dell’articolo 53 dello stesso codice.]
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