Art. 720 — Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione [ABROGATO]

[Per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.Coloro che avevano diritto di promuovere l’interdizione e l’inabilitazione [c.c. 417] possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda[105], e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.]