Art. 718 — Legittimazione all’impugnazione [ABROGATO]

[La sentenza che provvede sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda [417], anche se non parteciparono al giudizio , e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza .]