Art. 576 — Contenuto del provvedimento che dispone la vendita

Il giudice dell’esecuzione, quando ordina l’incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:

1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti ;

2) il prezzo base dell’incanto determinato a norma dell’articolo 568 ;

3) il giorno e l’ora dell’incanto;

4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l’incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell’articolo 490 ultimo comma ;

5) l’ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d’asta e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti [disp. att. 86];

6) la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte;

7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito
L’ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere .