Art. 534 bis — Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto

Il giudice dell’esecuzione , con il provvedimento di cui all’articolo 530 , delega all’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondano o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’art. 179 ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all’articolo 591bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.