Art. 436 bis — Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell’appello

Nei casi previsti dagli articoli 348, 348 bis e 350, terzo comma, all’udienza di discussione il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.