Art. 427 — Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall’articolo 409 , se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie ; altrimenti la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario .In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l’efficacia consentita dalle norme ordinarie.