[La corte, se dichiara inammissibile o improcedibile il ricorso o lo rigetta nel merito, condanna il ricorrente alla perdita del deposito; ne ordina invece la restituzione anche se accoglie il ricorso solo in parte.]
[La corte, se dichiara inammissibile o improcedibile il ricorso o lo rigetta nel merito, condanna il ricorrente alla perdita del deposito; ne ordina invece la restituzione anche se accoglie il ricorso solo in parte.]
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