Nei procedimenti d’appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo [132 disp. att.] .[Davanti al pretore si osservano anche nei procedimenti d’appello le norme del procedimento di primo grado, in quanto applicabili] .
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