Art. 350 bis — Decisione a seguito di discussione orale

Nei casi di cui agli articoli 348 bis e 350, terzo comma, il giudice procede ai sensi dell’articolo 281 sexies.Dinanzi alla corte di appello l’istruttore, fatte precisare le conclusioni, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine per note conclusionali antecedente alla data dell’udienza. All’udienza l’istruttore svolge la relazione orale della causa.La sentenza è motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.