Art. 308 — Comunicazione e impugnabilità dell’ordinanza

L’ordinanza che dichiara l’estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dall’udienza . Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all’articolo 178, commi terzo, quarto e quinto .Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile se l’accoglie [129, 130 disp. att.] .