Art. 298 — Effetti della sospensione

Durante la sospensione [295, 296 c.p.c.] non possono essere compiuti atti del procedimento .La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all’articolo precedente.